Tutti i Paesi adotteranno le misure necessarie per assicurarsi che le garanzie e i formulari di cui all’allegato IV (garanzia globale), allegato V (garanzia prestata per una sola operazione), allegato VI (garanzia forfettaria) e all’allegato VII (certificato relativo alla garanzia) siano adattate in conseguenza di ogni adesione all’Unione Europea.
I formulari in uso alla data di entrata in vigore di questa decisione possono continuare ad essere utilizzati, previo gli adattamenti di dizione necessari, fino ad esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre 1996.
Alle Länder ergreifen die notwendigen Massnahmen, um die Bürgschaften und die Vordrucke nach Anhang IV (Gesamtbürgschaft), Anhang V (Einzelbürgschaft), Anhang VI (Pauschalbürgschaft) und Anhang VII (Bürgschaftsbescheinigung) der Anlage II des Übereinkommens5 im Zuge der einzelnen Beitritte zur Europäischen Union anzupassen.
Die genannten Vordrucke in der vor dein Beitritt gültigen Fassung können jedoch bis 31. Dezember 1996 aufgebraucht werden, sofern ihr Wortlaut entsprechend angepasst wurde.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.