1. Comporta il sorgere di un’obbligazione ai sensi dell’articolo 3, lettera l):
- a)
- la sottrazione delle merci al regime di transito comune; oppure
- b)
- l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l’utilizzo del regime di transito comune.
2. L’obbligazione è estinta con una delle seguenti modalità:
- a)
- se l’obbligazione era sorta a norma del paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i)
- l’inadempienza che ha portato alla nascita di un’obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento e non costituiva un tentativo di frode,
- ii)
- tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce sono espletate a posteriori;
- b)
- se la sottrazione delle merci al regime di transito comune o l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l’utilizzo del regime di transito comune è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali.
Le merci sono considerate irrimediabilmente perdute quando sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.
3. L’obbligazione sorge nel momento in cui:
- a)
- le merci sono state sottratte al regime di transito comune o nel momento in cui le condizioni per l’utilizzo del regime di transito comune non erano o cessano di essere soddisfatte;
- b)
- una dichiarazione doganale è stata accettata per il vincolo delle merci a un regime di transito comune qualora risulti a posteriori che una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime non era realmente soddisfatta.