0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Übereinkommen vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandverfahren (mit Anlagen und Zusatzprotokoll)

annexIII/lvlu1/lvlu6/Art. 7

1.  La richiesta di recupero di un credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

2.  L’autorità richiedente può formulare una richiesta di recupero soltanto:

a)
se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nel paese in cui essa ha sede;
b)
quando essa ha avviato, nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno condotto al pagamento integrale del credito;
c)
se l’importo del credito è superiore a 1500 EUR. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in EUR di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 dell’appendice II.

3.  La richiesta di recupero contiene almeno le seguenti informazioni:

a)
nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell’identificazione della persona interessata;
b)
natura esatta del credito o dei crediti;
c)
importo del credito o dei crediti;
d)
altre informazioni, se necessarie;
e)
una dichiarazione dell’autorità richiedente che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all’esecuzione secondo le norme giuridiche in vigore nel paese in cui essa ha sede e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

4.  L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta di recupero.

lvlu39/lvlu1/lvlu6/Art. 6

(1)  Die Vollstreckung von Forderungen, für die ein Vollstreckungstitel besteht, wird auf Antrag der ersuchenden Behörde von der ersuchten Behörde nach Massgabe der Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgenommen, die für die Vollstreckung entsprechender, in dem Land, in dem die ersuchte Behörde ihren Sitz hat, entstandener Forderungen gelten.

(2)  Zu diesem Zweck wird jede Forderung, für die ein Vollstreckungsersuchen vorliegt, als Forderung des Landes behandelt, in dem sich die ersuchte Behörde befindet, es sei denn, Artikel 12 findet Anwendung,

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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