Quando delle merci formano oggetto di scambi tra Parti contraenti, le formalità relative a detti scambi sono espletate mediante un documento unico, rilasciato in base ad una dichiarazione stabilita su un formulario, i cui modelli figurano nell’allegato I della presente Convenzione. A seconda dei casi, il documento unico vale come dichiarazione o documento di esportazione, di transito o d’importazione.
Die mit dem Warenverkehr zwischen den Vertragsparteien verbundenen Förmlichkeiten werden mittels eines Einheitspapiers erfüllt, für das Vordrucke nach den Mustern im Anhang I zu diesem Übereinkommen zu verwenden sind. Das Einheitspapier dient je nach Fall als Anmeldung oder Papier zur Ausfuhr, zum Versandverfahren oder zur Einfuhr.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.