1. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 della presente convenzione, l’immissione in consumo è ammessa, in franchigia dei dazi e dalle tasse all’importazione e senza che i divieti o le restrizioni all’importazione vengano applicati, per le merci seguenti:
- a)
- piccoli campioni rappresentativi delle merci estere esposte in occasione di una manifestazione, compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande, importati in quanto tali o ottenuti nel corso della manifestazione da merci importate alla rinfusa, sempre che:
- i)
- si tratti di prodotti esteri forniti gratuitamente, che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico durante la manifestazione, e sono destinati ad essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti,
- ii)
- questi prodotti siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi scarso valore unitario,
- iii)
- non possano prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente siano presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio,
- iv)
- i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono distribuiti in imballaggi conformi al punto iii) siano consumati sul posto nel corso della manifestazione, e
- v)
- stando al parere dell’autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’entità della partecipazione dell’espositore;
- b)
- merci importate unicamente per la loro dimostrazione o per la dimostrazione di macchine e apparecchi esteri presentati alla manifestazione e consumati o distrutti nel corso di dette dimostrazioni, sempre che, stando al parere dell’autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’entità della partecipazione dell’espositore;
- c)
- prodotti di scarso valore utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori di espositori esteri (colori, vernici, carta da parati, ecc.), distrutti a seguito della loro stessa utilizzazione;
- d)
- stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari (illustrati o meno) e fotografie prive di cornice, destinati, manifestamente, ad essere utilizzati a fini pubblicitari per le merci, sempre che:
- i)
- si tratti di prodotti esteri, forniti gratuitamente, che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico nel luogo della manifestazione e,
- ii)
- stando al parere dell’autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’entità della partecipazione dell’espositore;
- e)
- fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso o in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle bevande alcoliche, ai tabacchi e ai combustibili.