1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente convenzione rende il trasgressore, nel territorio della Parte contraente in cui l’infrazione è stata commessa, passibile delle sanzioni previste dalla normativa di tale Parte contraente.
2. Quando non sia possibile determinare il territorio in cui è stata commessa l’infrazione, si ritiene che essa sia stata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.
(1) Jeder Verstoss gegen dieses Übereinkommen wird nach den Rechtsvorschriften des Gebietes der Vertragspartei geahndet, in dem die Zuwiderhandlung begangen worden ist.
(2) Kann nicht ermittelt werden, wo die Unregelmässigkeit begangen worden ist, so gilt sie als im Gebiet der Vertragspartei begangen, in dem sie festgestellt worden ist.
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