0.631.145.273 Convenzione doganale del 1o dicembre 1964 relativa al materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare (con All.)

0.631.145.273 Zollabkommen vom 1. Dezember 1964 über Betreuungsgut für Seeleute (mit Anlage)

Art. 8

Ogni forma di sostituzione, falsa dichiarazione o manovra fatta nell’intento di far indebitamente beneficiare, una persona od una cosa, delle facilitazioni contemplate nella presente Convenzione, espone il contravventore, nel paese in cui l’infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti di quel paese e, all’occorrenza, al pagamento dei diritti e delle tasse esigibili all’importazione.

Art. 8

Jede Unterschiebung, falsche Erklärung oder Handlung, die bewirkt, dass eine Person oder eine Ware ungerechtfertigt in den Genuss der in diesem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen gelangt, macht den Schuldigen nach den Gesetzen und sonstigen Vorschriften des Landes, in dem die Zuwiderhandlung begangen worden ist, strafbar und verpflichtet ihn gegebenenfalls zur Entrichtung der Eingangsabgaben.

 

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