1. La presente Convenzione è conclusa per un tempo illimitato. Rimane tuttavia riservato, ad ogni Parte Contraente, il diritto di disdetta in ogni momento dopo la data d’entrata in vigore stabilita secondo le norme dell’articolo 13 della presente Convenzione.
2. La disdetta è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio.
3. La disdetta è operante sei mesi dopo il ricevimento della notificazione, di cui al capoverso precedente, da parte del Segretario Generale del Consiglio.
1. Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen. Jede Vertragspartei kann jedoch das Abkommen nach dem Tag, an dem es gemäss Artikel 13 in Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.
2. Die Kündigung ist durch Hinterlegung einer Urkunde beim Generalsekretär des Rates zu notifizieren.
3. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Generalsekretär des Rates wirksam.
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