A contare dal 22 novembre 1950 il presente accordo sarà aperto all’adesione degli Stati contemplati nel numero 1 dell’articolo IX. L’adesione si farà mediante deposito di un istrumento formale presso il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Die in Artikel IX Ziffer 1 erwähnten Staaten können dieser Vereinbarung vom 22. November 1950 an beitreten. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer formellen Urkunde beim Generalsekretär der Organisation der Vereinten Nationen.
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