Il Principato di Liechtenstein emanerà, prima che entri in vigore il presente Trattato, le disposizioni necessarie per l’esecuzione della legislazione federale applicabile sul suo territorio. Queste disposizioni esecutive saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio federale per quanto detta approvazione sia prevista per le disposizioni esecutive corrispondenti emanate dai Cantoni.
Das Fürstentum Liechtenstein wird vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages die Ausführungsbestimmungen erlassen, welche zur Vollziehung der in Liechtenstein anwendbaren Bundesgesetzgebung notwendig sind. Dieselben unterliegen der Genehmigung des Bundesrates insoweit, als für die entsprechenden kantonalen Ausführungsbestimmungen eine solche Genehmigung vorgesehen ist.
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