Il Governo del Principato fornirà gli edifici necessari per gli uffici di dogana e provvederà a mantenerli in buono stato. Le spese di arredamento, di riscaldamento e di illuminazione dei locali di servizio sono a carico dell’Amministrazione delle dogane7 svizzere.
7 Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).
Die Fürstliche Regierung wird die erforderlichen Zollamtsgebäude beschaffen und diese in benützungsfähigem Zustande erhalten.
Die Kosten der Einrichtung, Beheizung und Beleuchtung der Diensträume fallen zu Lasten der schweizerischen Zollverwaltung7.
7 Heute:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.