1. Ciascuno Stato che sia parte nella Convenzione dalla sua entrata in vigore prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché sia effettivamente applicata nel termine di sei mesi.
2. Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal giorno del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l’entrata in vigore della Convenzione.
1. Jeder Staat, der bei Inkrafttreten dieses Abkommens Vertragspartei ist, hat alle erforderlichen Massnahmen zu treffen, um seine wirksame Durchführung binnen sechs Monaten zu gewährleisten.
2. Für diejenigen Staaten, die ihre Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunde nach dem Inkrafttreten des Abkommens hinterlegen, beträgt die Frist sechs Monate, vom Tage der Hinterlegung der Ratifikations‑ oder Beitrittsurkunde an gerechnet.
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