1. Le unità e mezzi di trasporto sanitari saranno rispettati e protetti in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.
2. La protezione dovuta alle unità e mezzi di trasporto sanitari potrà cessare solo nel caso in cui essi siano utilizzati per commettere atti ostili, al di fuori della loro funzione umanitaria. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, quando occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
1. Sanitätseinheiten und ‑transportmittel werden jederzeit geschont und geschützt und dürfen nicht angegriffen werden.
2. Der Sanitätseinheiten und ‑transportmitteln gebührende Schutz darf nur dann enden, wenn diese ausserhalb ihrer humanitären Bestimmung zu feindlichen Handlungen verwendet werden. Jedoch endet der Schutz erst, nachdem eine Warnung, die möglichst eine angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.