Quando non sia possibile una radiocomunicazione bilaterale, potranno essere impiegati i segnali previsti nel Codice internazionale adottato dall’Organizzazione marittima. internazionale, o nel corrispondente Allegato della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 194413 sull’Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.
Ist kein zweiseitiger Funkverkehr möglich, so können die Signale verwendet werden, die in dem von der Internationalen Seeschifffahrts‑Organisation angenommenen Internationalen Signalbuch oder in der jeweils gültigen einschlägigen Anlage des am 7. Dezember 194413 in Chicago geschlossenen Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt vorgesehen sind.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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