1. La protezione dovuta alle unità sanitarie civili potrà cessare solo nel caso in cui esse siano utilizzate per commettere, al di fuori della loro missione umanitaria, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
2. Non saranno considerati atti dannosi per il nemico:
1. Der den zivilen Sanitätseinheiten gebührende Schutz darf nur dann enden, wenn diese ausserhalb ihrer humanitären Bestimmung zu Handlungen verwendet werden, die den Feind schädigen. Jedoch endet der Schutz erst, nachdem eine Warnung, die möglichst eine angemessene Frist setzt, unbeachtet geblieben ist.
2. Als Handlung, die den Feind schädigt, gilt nicht
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