Gli stabilimenti situati sulla costa e che hanno diritto alla protezione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19498 per migliorare la sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna non dovranno nè essere attaccati nè bombardati dal mare.
An der Küste gelegene Anstalten, die Anspruch auf den Schutz des Genfer Abkommens vom 12. August 19498 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde haben, dürfen nicht vorn Meer aus angegriffen oder beschossen werden.
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