0.515.22 Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima

0.515.22 Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Falle eines Seekriegs

Art. 2

Qualunque atto di ostilità, compresi la cattura e l’esercizio del diritto di visita, commesso da una nave da guerra belligerante nelle acque territoriali di una Potenza neutrale costituisce una violazione della neutralità ed è strettamente vietato.

Art. 2

Alle von Kriegsschiffen der Kriegführenden innerhalb der Küstengewässer einer neutralen Macht begangenen Feindseligkeiten, mit Einschluss der Wegnahme und der Ausübung des Durchsuchungsrechts, stellen eine Neutralitätsverletzung dar und sind unbedingt untersagt.

 

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