0.515.22 Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima

0.515.22 Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Falle eines Seekriegs

Art. 17

Nei porti e nelle rade neutrali, le navi da guerra belligeranti non possono riparare le loro avarie che nella misura indispensabile alla sicurezza della loro navigazione e non per accrescere, in qualsiasi modo, la loro forza militare. L’autorità neutrale accerterà la natura delle riparazioni da farsi, che devono essere eseguite il più rapidamente possibile.

Art. 17

Innerhalb neutraler Häfen und Reeden dürfen die Kriegsschiffe von Kriegführenden ihre Schäden nur in dem für die Sicherheit ihrer Schiffahrt unerlässlichen Masse ausbessern, nicht aber in irgendwelcher Weise ihre militärische Kraft erhöhen. Die neutrale Behörde hat die Art der vorzunehmenden Ausbesserungen festzustellen, die so schnell wie möglich auszuführen sind.

 

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