0.515.22 Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima

0.515.22 Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Falle eines Seekriegs

Art. 11

Una Potenza neutrale può permettere che le navi da guerra dei belligeranti si servano dei suoi piloti patentati.

Art. 11

Eine neutrale Macht darf zulassen, dass die Kriegsschiffe der Kriegführenden sich ihrer bestallten Lotsen bedienen.

 

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