0.515.111 Convenzione internazionale del 29 luglio 1899 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre (con R)

0.515.111 Internationale Übereinkunft vom 29. Juli 1899 betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (mit Reglement)

lvlu1/lvlu1/secI/lvlu2/Art. 17

Gli ufficiali prigionieri potranno ricevere il supplemento di soldo che fosse loro assegnato, nella situazione in cui si trovano, dalle ordinanze del loro paese, salvo il rimborso a carico del Governo rispettivo.

lvlu1/lvlu1/secI/lvlu2/Art. 17

Kriegsgefangene Offiziere können den ihnen in dieser Lage nach den Vorschriften ihres Landes zukommenden Sold erhalten; ihre Regierung hat ihn zurückzuerstatten.

 

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