0.515.111 Convenzione internazionale del 29 luglio 1899 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre (con R)

0.515.111 Internationale Übereinkunft vom 29. Juli 1899 betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (mit Reglement)

lvlu1/lvlu1/sec3/Art. 46

L’onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, al pari delle convinzioni religiose e dell’esercizio dei culti, devono essere rispettati.

La proprietà privata non può essere confiscata.

lvlu1/lvlu1/sec3/Art. 46

Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger, das Privateigentum, die religiösen Überzeugungen und die gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet werden.

Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden.

 

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