1. Ciascuno Stato Parte presenta al Segretario generale delle Nazioni Unite, al più presto, e in ogni caso al più tardi 180 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato interessato, un rapporto concernente:
- a.
- le misure di applicazione nazionali di cui all’articolo 9;
- b.
- il numero complessivo dei depositi di mine antiuomo di cui è proprietario o detentore o sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo, inclusa una ripartizione secondo il tipo, la quantità e, se possibile, il numero di lotti per ciascun tipo di mine antiuomo depositate;
- c.
- per quanto possibile, la localizzazione di tutte le zone minate sottostanti alla sua giurisdizione o al suo controllo nelle quali la presenza di mine antiuomo è accertata o presunta, incluso il massimo di precisazioni possibili sul tipo e sul quantitativo di ciascun tipo di mine antiuomo in ciascuna delle zone minate e la data della loro posa;
- d.
- il tipo e i quantitativi e, se possibile, i numeri di lotti di tutte le mine antiuomo conservate o trasferite per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche, o delle mine antiuomo trasferite ai fini di distruzione, nonché le istituzioni autorizzate da uno Stato Parte a conservare o a trasferire mine antiuomo conformemente all’articolo 3;
- e.
- lo stato dei programmi di riconversione o di chiusura delle installazioni di fabbricazione delle mine antiuomo;
- f.
- lo stato dei programmi di distruzione delle mine antiuomo di cui agli articoli 4 e 5, incluse le indicazioni dettagliate sui metodi che saranno utilizzati per la distruzione, la localizzazione di tutti i luoghi di distruzione e le norme da osservare in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente;
- g.
- i tipi e i quantitativi di tutte le mine antiuomo distrutte dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato, ripartiti secondo il quantitativo di ciascun tipo di mine antiuomo distrutte, conformemente agli articoli 4 e 5, rispettivamente, nonché, se possibile, i numeri di lotti di ciascun tipo di mine antiuomo in caso di una distruzione conformemente all’articolo 4;
- h.
- le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine antiuomo fabbricate, per quanto esse siano conosciute, nonché di quelle in proprietà o in detenzione dello Stato Parte interessato, inclusi, in una misura ragionevole, il genere di informazioni che possono facilitare l’identificazione e la rimozione delle mine antiuomo; queste informazioni includono almeno le dimensioni, il dispositivo di accensione, il contenuto di esplosivo e di metallo, fotografie a colori e qualsiasi altra informazione che può facilitare lo sminamento; e
- i.
- le misure prese per avvertire al più presto ed efficacemente la popolazione in merito a tutte le zone identificate conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 5.
2. Gli Stati Parte aggiornano annualmente, coprendo l’ultimo anno civile, le informazioni fornite conformemente al presente articolo e le comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette i rapporti ricevuti agli Stati Parte.