1. Ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, è responsabile in virtù del presente articolo per tutti i residuati bellici esplosivi presenti su un territorio che essa controlla. Una Parte che non controlla più il territorio sul quale ha impiegato munizioni esplosive divenute residuati bellici esplosivi fornisce, dopo la cessazione delle ostilità attive e nel limite del possibile, sul piano bilaterale o mediante terzi designati di comune accordo e che possono essere, fra gli altri, organismi delle Nazioni Unite o altre organizzazioni competenti, in particolare un’assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di personale per facilitare la demarcazione e la bonifica, l’eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi in questione.
2. Una volta cessate le ostilità attive e non appena possibile, ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, demarca e bonifica, elimina o distrugge i residuati bellici esplosivi presenti sui territori interessati che essa controlla. I lavori di bonifica, eliminazione o distruzione sono eseguiti a titolo prioritario nelle zone interessate da residuati bellici esplosivi dei quali si ritiene, conformemente al paragrafo 3, che rappresentino gravi rischi umanitari.
3. Una volta cessate le ostilità attive e non appena possibile, ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, adotta le seguenti misure per ridurre i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi nelle zone interessate che essa controlla:
- a)
- esamina e valuta i pericoli rappresentati dai residuati bellici esplosivi;
- b)
- valuta e ordina secondo una scala gerarchica i bisogni in materia di demarcazione e di bonifica, eliminazione o distruzione dei residuati, come pure le possibilità concrete di realizzare tali operazioni;
- c)
- demarca e bonifica, elimina o distrugge i residuati bellici esplosivi;
- d)
- adotta provvedimenti per mobilizzare le risorse necessarie all’esecuzione di tali operazioni.
4. Nell’eseguire le attività predette, le Alte Parti contraenti, come pure le Parti coinvolte in un conflitto armato, tengono conto delle norme internazionali, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (International Mine Action Standards).
5. Se del caso, le Alte Parti contraenti cooperano sia tra di esse sia con altri Stati, organizzazioni regionali e internazionali competenti e organizzazioni non governative in particolare allo scopo di fornire un’assistenza tecnica, finanziaria, materiale e in termini di personale, compresa, se le circostanze lo permettono, l’organizzazione delle operazioni congiunte necessarie per applicare le disposizioni del presente articolo.