0.515.07 Convenzione del 10 aprile 1972 che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione

0.515.07 Übereinkommen vom 10. April 1972 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen

Art. XI

Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato che li avrà accettati, alla loro
accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi della presente Convenzione e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui queste li avranno accettati.

Art. XI

Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Änderungen treten für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, nach ihrer Annahme durch eine Mehrheit der Vertragsstaaten des Übereinkommens in Kraft; danach treten sie für jeden weiteren Vertragsstaat am Tage der Annahme durch ihn in Kraft.

 

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