1. Ogni Stato parte della presente Convenzione può proporre degli emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al Depositario che lo comunicherà senza indugio a tutti gli Stati parti.
2. Un emendamento entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti della presente Convenzione che l’avranno accettato, a partire dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione da parte di una maggioranza degli Stati parti. In seguito, esso entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.
1. Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Der Wortlaut jedes Änderungsvorschlags wird dem Depositar übermittelt, der ihn umgehend allen Vertragsstaaten zuleitet.
2. Eine Änderung tritt für alle Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten Annahmeurkunden beim Depositar hinterlegt hat. Danach tritt sie für jeden weiteren Vertragsstaat am Tag der Hinterlegung seiner Annahmeurkunde in Kraft.
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