0.515.04 Trattato dell'11 febbraio 1971 che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo

0.515.04 Vertrag vom 11. Februar 1971 über das Verbot der Anbringung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden und im Meeresgrund

Art. IX

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano in alcun modo gli obblighi assunti dalle Parti in virtù di strumenti internazionali istituenti zone esenti d’armi nucleari.

Art. IX

Die Bestimmungen dieses Vertrags berühren in keiner Weise die Verpflichtungen, die Vertragsstaaten unter internationalen Verträgen zur Errichtung von kernwaffenfreien Zonen eingegangen sind.

 

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