0.515.03 Trattato del 1o luglio 1968 di non proliferazione nucleare

0.515.03 Vertrag vom 1. Juli 1968 über die Nichtverbreitung von Kernwaffen

Art. VII

Nessuna clausola del presente Trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati a concludere accordi regionali al fine di assicurare l’assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

Art. VII

Dieser Vertrag beeinträchtigt nicht das Recht einer Gruppe von Staaten, regionale Verträge zu schliessen, um sicherzustellen, dass ihre Hoheitsgebiete völlig frei von Kernwaffen sind.

 

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