Le Parti contraenti si assumono le proprie spese generate dall’applicazione del presente Accordo.
Die Vertragsparteien tragen ihre eigenen Kosten, die sich im Rahmen der Anwendung des vorliegenden Abkommens ergeben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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