1. La Parte inviante garantisce la sicurezza del materiale, delle armi, delle munizioni, dei veicoli e degli aeromobili presenti nello spazio aereo nazionale della Parte ricevente nell’ambito di una delle missioni contemplate nel presente Accordo.
2. La sicurezza è di competenza della Parte ricevente. Le Forze Armate della Parte inviante coopereranno con la Parte ricevente nella sua missione di sicurezza.
1. Die Sicherheit von Material, Waffen, Munition, Fahrzeugen und Luftfahrzeugen, die sich im Rahmen einer in diesem Abkommen vorgesehenen Mission im nationalen Luftraum der Aufnahmepartei befinden, wird durch die Entsendepartei gewährleistet.
2. Die Sicherung obliegt der Aufnahmepartei. Die Streitkräfte der Entsendepartei arbeiten bei ihrem Sicherungsauftrag mit der Aufnahmepartei zusammen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.