Ciascuna Parte assume i costi delle proprie Forze armate connessi con l’attuazione del presente Accordo. L’obbligo di assumere i costi per l’assistenza sanitaria si fonda sull’articolo 11 capoverso 2.
Jede Partei trägt die mit der Umsetzung dieses Abkommens verbundenen Kosten ihrer jeweiligen Streitkräfte. Die Kostentragungspflicht für die medizinische Versorgung richtet sich nach Artikel 11 Absatz 2.
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