Accordo del 26 maggio 2004 tra il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, per conto del Consiglio federale svizzero, e il ministro della Difesa del Regno dei Paesi Bassi concernente le attività comuni delle Forze aeree svizzere e delle Forze aeree reali olandesi
Il rispetto delle formalità doganali incombe ai partecipanti del pertinente Stato, al pari dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (se consentito dalla legge nazionale).
Die Einhaltung der Zollformalitäten obliegt den Beteiligten des entsprechenden Staates, ebenso die Befreiung von der Mehrwertsteuer (soweit nach nationalem Recht zulässig).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.