Ciascuna Parte è responsabile della protezione all’interno delle aree assegnate e la sicurezza dei depositi di materiale e munizioni. A tal fine il personale dello SI dovrà cooperare con le autorità dello SR nel rispetto delle leggi nazionali di quest’ultimo. Fuori da tali aree lo SI non ha alcuna autorità di polizia e non è autorizzato a collocare guardie armate.
Die Parteien sind für den internen Schutz der zugewiesenen Anlagen und für die sichere Verwahrung von Material und Munition selbst verantwortlich. Diesbezüglich arbeitet das Personal des ES in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung des AS mit dessen Behörden zusammen. Ausserhalb dieser Anlagen kommt dem Personal des ES keinerlei Polizeigewalt zu und es darf keine bewaffneten Wachen aufstellen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.