1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui verrà ricevuta la seconda delle due notifiche con cui le Parti si informeranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.
2. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento per via diplomatica. Ogni modifica entrerà in vigore a conclusione della medesima procedura stabilita per l’Accordo stesso.
3. Il presente Accordo sarà in vigore per cinque anni e verrà automaticamente rinnovato per cinque anni a meno che notifica scritta dell’intenzione di denunciarlo sia data da una delle Parti all’altra; in questo caso si estinguerà sei mesi dopo che tale notifica è stata ricevuta.
4. In caso di denuncia le Parti dovranno compiere ogni sforzo per portare a conclusione attività in corso e dovranno avviare consultazioni al fine di risolvere ogni eventuale contenzioso.
1. Diese Vereinbarung tritt mit dem Datum des Erhalts der letzten der zwei Notifikationen in Kraft, durch welche die Parteien einander offiziell über die Erfüllung der jeweiligen Ratifikationsverfahren informieren.
2. Diese Vereinbarung kann jederzeit durch Diplomatische Noten geändert werden. Sämtliche Änderungen treten nach demselben Verfahren in Kraft wie die Vereinbarung selbst.
3. Diese Vereinbarung wird für die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen und wird automatisch für weitere fünf Jahre erneuert, falls die eine Partei der anderen durch schriftliche Mitteilung nicht die Absicht des Rücktritts bekannt gibt; in diesem Fall verliert sie ihre Wirkung sechs Monate nach Erhalt einer solchen Mitteilung.
4. Im Falle des Rücktritts unternehmen die Parteien alles, um angefangene Aktivitäten abzuschliessen und beginnen mit den Beratungen für die Bereinigung allfälliger Streitfragen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.