1. Sempre che non sia convenuto diversamente, le Parti contraenti assumono i propri costi risultanti da attività connesse con il presente Accordo.
2. Sempre che non sia convenuto diversamente, i costi per manifestazioni di carattere ufficiale e di rappresentanza sono assunti dalla Parte ospitante.
3. Le Parti contraenti non sono vincolate da obblighi, nemmeno per quanto concerne il rimborso delle spese, che non siano disciplinati nel presente Accordo o in altri accordi tecnici conclusi dalle autorità competenti secondo l’articolo 8 paragrafo 2.
3. Die Parteien sind an keine Verpflichtungen, einschliesslich der Kostenerstattung, gebunden, die nicht durch dieses Abkommen oder andere technische Vereinbarungen, die von den bevollmächtigten Behörden nach Artikel 8 Absatz 2 geschlossen wurden, geregelt sind.
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