Lo Stato ricevente riconosce, senza esami né tasse, le patenti di guida militari o civili rilasciate dallo Stato d’invio ai membri delle sue truppe. Non si applica la procedura di cui all’articolo IV lettera b dello Statuto delle truppe della NATO.
Der Aufnahmestaat erkennt ohne Fahrprüfung oder Gebühr die vom Entsendestaat für Mitglieder seiner Truppen ausgestellten militärischen oder zivilen Führerscheine an. Das Verfahren nach Artikel IV Buchstabe b NATO-Truppenstatut findet keine Anwendung.
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