1. Una forza, un elemento civile, i loro membri nonché le persone a loro carico sono assoggettate alle regole del controllo dei cambi dello Stato d’invio e devono conformarsi ai regolamenti dello Stato ricevente.
2. Le autorità incaricate del controllo dei cambi degli Stati d’invio e di quelli riceventi possono mettere in vigore disposizioni speciali applicabili ad una forza, al suo elemento civile o ai loro membri, nonché alle persone a loro carico.
1. Eine Truppe, ein ziviles Gefolge und ihre Mitglieder sowie deren Angehörige unterstehen weiterhin den Devisenvorschriften des Entsendestaates und ausserdem den Vorschriften des Aufnahmestaates.
2. Die für den Devisenverkehr zuständigen Behörden des Entsende- und des Aufnahmestaates können Sonderbestimmungen erlassen, die auf eine Truppe, ein ziviles Gefolge, ihre Mitglieder oder deren Angehörige Anwendung finden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.