0.458 Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello

0.458 Europäisches Übereinkommen vom 10. Mai 1979 über den Schutz von Schlachttieren

Art. 15

Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell’articolo I non possono avere inizio se non dopo la morte dell’animale.

Art. 15

Andere Schlachtarbeiten als die in Artikel 1 Absatz 2 genannten dürfen erst nach dem Tod des Tieres vorgenommen werden.

 

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