Nessuna disposizione della presente Convenzione lede la facoltà delle Parti di adottare regole più severe miranti ad assicurare la protezione degli animali utilizzati in esperimenti, nonché di controllarne e limitarne l’impiego.
Dieses Übereinkommen lässt die Befugnis der Vertragsparteien unberührt, strengere Massnahmen zum Schutz der in Verfahren verwendeten Tiere oder zur Kontrolle und Beschränkung der Verwendung von Tieren in Verfahren zu ergreifen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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