Gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti fornitori devono essere registrati presso l’autorità responsabile, con riserva di una dispensa accordata ai sensi dell’articolo 21 o 22. Tali stabilimenti registrati devono soddisfare le condizioni enunciate dall’articolo 5.
Zucht‑ und Lieferbetriebe müssen bei der zuständigen Behörde registriert sein, sofern nicht nach Artikel 21 oder 22 eine Ausnahmebewilligung erteilt ist. Solche registrierten Betriebe müssen die Anforderungen des Artikels 5 erfüllen.
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