Il presente Accordo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui cinque Stati dell’area di ripartizione saranno diventati Parti contraenti, ai sensi dell’articolo X. Successivamente entrerà in vigore per uno Stato firmatario o aderente il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Dieses Abkommen tritt am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem fünf Arealstaaten nach Artikel X Vertragsparteien geworden sind. Danach tritt es für einen unterzeichnenden oder beitretenden Staat am dreissigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
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