0.451.43 Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (con All.)

0.451.43 Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die Biologische Vielfalt (mit Anhängen)

lvlu2/pArt. 2/Art. 5

La Commissione di conciliazione adotterà le sue decisioni con un voto di maggioranza dei suoi membri. Essa determinerà la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formulerà una proposta per la risoluzione della controversia, che le Parti esamineranno in buona fede.

lvlu2/pArt. 2/Art. 5

Die Vergleichskommission entscheidet mit der Mehrheit ihrer Mitglieder. Sofern die Streitparteien nichts anderes vereinbaren, bestimmt die Kommission ihr Verfahren. Sie legt einen Lösungsvorschlag zu der Streitigkeit vor, den die Parteien nach Treu und Glauben prüfen.

 

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