0.451.43 Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (con All.)

0.451.43 Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die Biologische Vielfalt (mit Anhängen)

lvlu2/pArt. 1/Art. 5

A meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente, il Tribunale arbitrale determinerà il suo Regolamento interno.

lvlu2/pArt. 1/Art. 5

Sofern die Streitparteien nichts anderes vereinbaren, gibt sich das Schiedsgericht eine Verfahrensordnung.

 

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