0.451.43 Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (con All.)

0.451.43 Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die Biologische Vielfalt (mit Anhängen)

lvlu2/pArt. 1/Art. 16

Il lodo arbitrale sarà vincolante per le Parti alla controversia. Essa sarà inappellabile a meno che le Parti alla controversia non abbiano convenuto in anticipo di far eventualmente ricorso ad una procedura di appello.

lvlu2/pArt. 1/Art. 16

Der Schiedsspruch ist für die Streitparteien bindend. Er unterliegt keinem Rechtsmittel, sofern nicht die Streitparteien vorher ein Rechtsmittelverfahren vereinbart haben.

 

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