0.451.41 Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale

0.451.41 Übereinkommen vom 23. November 1972 zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt

Art. 38

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite2, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Fatto a Parigi, il ventitrè novembre 1972, in due esemplari autentici firmati dal Presidente della Conferenza generale, riunita in diciassettesima sessione, e dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati di cui agli articoli 31 e 32 come anche all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Presidente della Conferenza generale:

Toru Haguiwara

Il Direttore generale:

René Maheu

Art. 38

Auf Ersuchen des Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur wird dieses Übereinkommen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen2 beim Sekretariat der Vereinten Nationen registriert.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.