0.451.41 Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale

0.451.41 Übereinkommen vom 23. November 1972 zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt

Art. 27

1.  Gli Stati partecipi della presente Convenzione si sforzano con tutti i mezzi appropriati, segnatamente con programmi d’educazione e informazione, di consolidare il rispetto e l’attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione.

2.  Essi si impegnano a informare ampiamente il pubblico sulle minacce incombenti su questo patrimonio e sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

Art. 27

1.  Die Vertragsstaaten bemühen sich unter Einsatz aller geeigneten Mittel, insbesondere durch Erziehungs- und Informationsprogramme, die Würdigung und Achtung des in den Artikeln 1 und 2 bezeichneten Kultur‑ und Naturgutes durch ihre Völker zu stärken.

2.  Sie verpflichten sich, die Öffentlichkeit über die diesem Gute drohenden Gefahren und die Massnahmen aufgrund dieses Übereinkommens umfassend zu unterrichten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.