(1) Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo sono:
(2) Le suddette autorità sono autorizzate a collaborare direttamente nel quadro delle rispettive competenze.
(3) Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo le autorità competenti si scambiano i numeri di telefono e di fax e designano, per quanto possibile, una persona di riferimento che conosca la lingua dell’altra Parte contraente.
(4) Le autorità competenti si notificano senza indugio, i cambiamenti avvenuti nell’ambito delle competenze o delle designazioni delle autorità di cui ai capoversi 1 e 2.
(1) Die zuständigen Behörden für den Vollzug dieser Vereinbarung sind:
(2) Diese Behörden sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ermächtigt, direkt zusammenzuarbeiten.
(3) Die zuständigen Behörden tauschen nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung die Telefon- und Faxnummern aus und benennen soweit möglich eine Kontaktperson mit Kenntnissen der Sprache der anderen Vertragspartei.
(4) Die zuständigen Behörden melden einander unverzüglich Änderungen der Zuständigkeiten oder Bezeichnungen der Behörden nach den Absätzen 1 und 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.