Le Parti contraenti sono tenute a comunicare il contenuto del presente Accordo in particolare agli ambienti interessati dall’Accordo, quali le autorità doganali e giudiziarie e le associazioni di categoria del commercio d’arte.
Die Vertragsparteien sind verpflichtet, den Inhalt dieser Vereinbarung insbesondere bei den von dieser Vereinbarung betroffenen Kreisen wie den Zoll- und Strafverfolgungsbehörden sowie den Verbänden des Kunsthandels bekannt zu machen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.