0.443.945.4 Accordo del 15 maggio 1990 di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e l'Italia

0.443.945.4 Koproduktionsabkommen vom 15. Mai 1990 zwischen der Schweiz und Italien auf dem Gebiet des Films

Art. 17

Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

Fatto a Lugano il giorno 15 maggio 1990 in duplice esemplare in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Arnold Koller

Per il
Governo della Repubblica italiana:

Giulio Andreotti

Art. 17

Diese Vereinbarung wird für die Dauer von zwei Jahren ab Datum des Inkrafttretens geschlossen. Sie wird stillschweigend für den gleichen Zeitraum erneuert, sofern sie nicht von einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor Ablauf dieser Frist schriftlich gekündigt wird.

Geschehen in Lugano am 15. Mai 1990, in zwei Urschriften, jede in italienischer Sprache.

Für den
Schweizerischen Bundesrat:

Arnold Koller

Für die Regierung
der Italienischen Republik:

Giulio Andreotti

 

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