0.441.2 Carta europea del 5 novembre 1992 delle lingue regionali o minoritarie

0.441.2 Europäische Charta vom 5. November 1992 der Regional- oder Minderheitensprachen

Art. 19

1.  La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità con quanto disposto all’articolo 18.

2.  Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 19

1.  Diese Charta tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem fünf Mitgliedstaaten des Europarats nach Artikel 18 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch die Charta gebunden zu sein.

2.  Für jeden Mitgliedstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch die Charta gebunden zu sein, tritt sie am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.

 

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