1 Nel quadro del loro sistema educativo, le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e gestire i loro propri stabilimenti privati di insegnamento e di formazione.
2 L’esercizio di questo diritto non implica alcuna obbligazione finanziaria per le Parti.
1 Im Rahmen ihres jeweiligen Bildungssystems erkennen die Vertragsparteien an, dass Angehörige einer nationalen Minderheit das Recht haben, eigene private
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen zu gründen und zu betreiben.
2 Die Ausübung dieses Rechts bringt für die Vertragsparteien keine finanziellen Verpflichtungen mit sich.
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